Servizio studi Camera: chiarimenti sul dl migranti e minori

Un momento della consegna di uova, colombe o spesa da parte di immigrati che fanno parte di associazioni di volontari in varie parti d'Italia, 11 aprile 2020. All'opera per i migranti molte associazioni della rete di PartecipAzione, il programma di Intersos e Unhcr. Ad esempio a Napoli sono gli stessi rifugiati e richiedenti asilo che fanno parte della cooperativa sociale Less a portare le uova di cioccolato ai bambini dei quartieri Spagnoli e del rione Sanità. Tra Castel Volturno e Caserta i Kalifoo Ground, band musicale formata da due italiani e tre rifugiati, hanno consegnato una cinquantina di colombe a famiglie disagiate, soprattutto straniere. Stessi doni a Torino, grazie all'associazione Mosaico che si è dedicata ai bambini che vivono nell'edificio occupato di corso Cirie'. ANSA/ASSOCIAZIONE IRPINIA ALTRUISTA ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++

Il Servizio studi della Camera ha espresso rilievi sul recente decreto legge riguardante i migranti, in particolare sulle misure relative al trattenimento dei minori. Gli esperti invitano a coordinarsi con la legislazione già in vigore, in particolare con il decreto legislativo 142 del 2015. Questo decreto stabilisce che i minori non accompagnati non possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nei centri governativi di prima accoglienza.

Coordinamento con la legislazione vigente

Secondo il Servizio studi della Camera, è necessario coordinarsi anche con un’altra disposizione del decreto legislativo 142 del 2015. Questa prevede che, durante le procedure di identificazione, l’accoglienza dei minori sia garantita nelle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.

Accertamento socio-sanitario dell’età

Il decreto legge prevede che l’accertamento socio-sanitario dell’età, effettuato dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, debba concludersi entro 60 giorni dal provvedimento. Il Servizio studi della Camera suggerisce di valutare l’opportunità di coordinare questa disposizione con quanto previsto dal decreto legislativo 142. Quest’ultimo stabilisce che il trattenimento dei presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza dovrebbe essere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni.

Criticità sul trattenimento dei minorenni

Tra le misure critiche del decreto legge, il Servizio studi della Camera evidenzia la possibilità di trattenere i minorenni di almeno 16 anni nei centri di accoglienza ordinari e straordinari. Gli esperti invitano a valutare l’opportunità di coordinarsi con quanto stabilito dal decreto legislativo 142 del 2015, che vieta il trattenimento dei minori non accompagnati nei centri di permanenza per i rimpatri o nei centri governativi di prima accoglienza.

Durata del trattenimento dei presunti minori non accompagnati

Il decreto legislativo 142 del 2015 stabilisce che il trattenimento dei presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza dovrebbe essere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni. Il Servizio studi della Camera invita a coordinare questa disposizione con il decreto legge sui migranti, che prevede un limite di 60 giorni per l’accertamento socio-sanitario dell’età.

Conclusioni del Servizio studi della Camera

Il Servizio studi della Camera ha espresso rilievi sul decreto legge sui migranti, in particolare sulle misure riguardanti il trattenimento dei minori. Gli esperti invitano a coordinarsi con la legislazione già in vigore, in particolare con il decreto legislativo 142 del 2015. Questo decreto stabilisce che i minori non accompagnati non possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nei centri governativi di prima accoglienza.