Un emoji e una causa: il concessionario perde per l’annullamento di un ordine di una Ferrari SF90

Un cliente ha annullato l’ordine di una Ferrari SF90 Stradale a causa di ritardi nella consegna, e un’emoji ha giocato un ruolo chiave nel verdetto del tribunale.
Un emoji e una causa: il concessionario perde per l'annullamento di un ordine di una Ferrari SF90 - Tendenzediviaggio.it - Foto generata con AI

Un caso legale singolare ha coinvolto un concessionario tedesco e un cliente, il quale ha annullato l’ordine di una Ferrari SF90 Stradale a causa di ritardi nella consegna. Il contenzioso, che inizialmente vedeva il concessionario intentare causa per il risarcimento dei danni, ha preso una piega inaspettata quando il tribunale ha valutato le comunicazioni avvenute via WhatsApp, rivelando che una semplice emoji ha avuto un ruolo cruciale nella sentenza.

Dettagli del contratto d’acquisto e ritardi nella consegna

Nel novembre del 2020, il cliente aveva firmato un contratto per l’acquisto di una Ferrari SF90 Stradale personalizzata, con un costo finale previsto di circa 600mila euro. Tra le clausole del contratto, era specificata una data di consegna non vincolante, situata tra il secondo e il terzo trimestre del 2021, insieme a una scadenza per poter richiedere la rescissione: l’inizio di aprile 2022. Durante il 2021, vari ritardi nella produzione e nella distribuzione della supercar ibrida hanno portato l’acquirente a contattare il concessionario per chiarimenti.

Entro settembre 2021, il concessionario informava il cliente che l’attesa sarebbe prolungata ulteriormente. La comunicazione, inviata via WhatsApp, indicava che la consegna era rinviata alla prima metà del 2022. Nonostante le frustranti tempistiche, il cliente rispose con un “Oops” e un’emoji che mostrava una faccina che sorrideva a denti stretti; un gesto che, in seguito, si sarebbe rilevato altamente significativo nella disputa legale.

Letteralità delle comunicazioni e contestazioni legali

In aprile 2022, il cliente cercava nuovamente informazioni sulla consegna. Il concessionario rispondeva comunicando che la Ferrari SF90 Stradale poteva essere pronta per la settimana del 9 maggio. L’acquirente dava una risposta positiva, ma il giorno della data prevista, il concessionario comunicava che a causa di batterie difettose, la consegna non sarebbe potuta avvenire. A quel punto, l’acquirente, esasperato da ritardi continui, stabiliva attraverso avvocati un termine ultimativo per la consegna, fissato alla fine di maggio.

Il primo di giugno, per mancanza di notizie soddisfacenti, il cliente decideva di recedere dal contratto e richiedeva indietro la cauzione di circa 60mila euro. Al contrario, il venditore pensava di avere ragioni sufficienti per chiedere 110mila euro di danno da rivendita, sostenendo che avrebbe subito una perdita significativa nell’eventuale vendita dell’auto personalizzata a un altro acquirente.

Il verdetto del tribunale e la controversia dell’emoji

La causa si trasferiva in tribunale, dove un primo verdetto era favorevole al concessionario. Nonostante ciò, il cliente non demordeva e decideva di appellarsi. Arrivato in Appello, il Tribunale Regionale Superiore di Monaco di Baviera ribaltava la sentenza, confermando il diritto del cliente di rescindere il contratto.

I giudici hanno chiarito che il contratto prevedeva chiaramente termini di consegna, e che l’uso dell’emoji nella comunicazione non equivalgono a un consenso per ulteriori ritardi. La faccina sorridente non era una manifestazione di approvazione, mentre una reazione con un simbolo come il “pollice in su” sarebbe stata interpretabile come tale. La conseguenza di questa sentenza ha portato alla restituzione dell’acconto al cliente e al rigetto della richiesta di risarcimento danni presentata dal concessionario.

Questa singolare vicenda, di fatto, evidenzia il potere e l’interpretazione che possono derivare da comunicazioni informali, suggerendo una riflessione più ampia sulle dinamiche di acquisto e vendita, soprattutto quando coinvolgono beni di lusso come una Ferrari SF90 Stradale.

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